Path: eternal-september.org!reader01.eternal-september.org!reader02.eternal-september.org!news.eternal-september.org!mx02.eternal-september.org!.POSTED!not-for-mail From: Carlo Dumbo Scevola da Zerbolò nato a Pavia il 20 maggio 1978 Newsgroups: it.news.net-abuse Subject: Carlo Scevola spammer: la mia condanna, dieci anni dopo Date: Mon, 01 Feb 2016 12:20:47 +0100 Organization: A noiseless patient Spider Lines: 166 Message-ID: Reply-To: Carlo Dumbo Scevola da Zerbolò nato a Pavia il 20 maggio 1978 Mime-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1 Content-Transfer-Encoding: 8bit Injection-Info: mx02.eternal-september.org; posting-host="e874b51c84ee795b4620f1ed8d71de39"; logging-data="20030"; mail-complaints-to="abuse@eternal-september.org"; posting-account="U2FsdGVkX19lLUkpZ8+ZTIQnSJoaBQxwvAtXRYWTPl4=" X-Newsreader: Forte Agent 2.0/32.652 Cancel-Lock: sha1:5d6o+84w/PWrWZeUlNoMCwPlImU= CC: carloscevola@iol.it, c.scevola@carloscevola.com, consulting@carloscevola.com, exclusive@carloscevola.com, hedging@carloscevola.com, info@carloscevola.com, c.scevola@cs-p.com, info@cs-p.com, lex.tutor@libero.it Amici, colleghi spammer, avvocati, nemici ed antispammer; ogni tanto ricorrono anniversari che occorre ricordare. Oggi sono DIECI ANNI che sono stato condannato a pagare un risarcimento danni per spam e volevo condividire con voi la GIOIA di potermene strafottere di questa Sentenza. Si, amici, dovete sapere che, con le SENTENZE dei Giudici italioti, i coglioni come me ci si possono PULIRE IL CULO! Lex non ha ancora visto ne mai vedrà un solo cent dei soldi che gli devo! E di questo devo ringraziare in gran parte Santhia Makmur, avvocato in Pavia (una vera puttanella DOC dai lineamenti orientali con un sorrisetto strafottente da stupro!), che protegge me, le mie calunnie e soprattutto il mio patrimonio (che poi sono i soldi di mamma e papà, dato che io sono solo un bamboccione) da Lex Tutor. ----------------------------------------------------------------------------- Sentenza n. 171/06 R.G. 172/05 Cron. 824/05 N. 36/06 MOD 16 Repubblica Italiana in nome del popolo italiano ufficio del Giudice di Pace di Fiorenzuola d'Arda II Giudice di Pace di FIORENZUOLA D'ARDA, avv. ANGELO SANTACROCE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 172/2005 del ruolo generale affari contenziosi, assegnata in decisione il 08/03/2006, avente ad oggetto il pagamento delle somme, e vertente TRA LEX TUTOR, elett.te dom.to presso la propria residenza - abilmente difeso da se stesso ex art. 82 c.p.c. (ATTORE) CONTRO SCEVOLA CARLO, effettivamente residente in Zerbolò (Pavia), via Villanova d'Ardenghi n. 37 e FALSAMENTE residente all'estero presso: (ULTIMO indirizzo falso e attuale FALSA RESIDENZA) Santo Domingo Calle Ernesto De La Maza n. 35 presso lo studio legale Guzman-Ariza, specializzato in residenze fittizie per stranieri sull'Isola di Santo Domingo (CONVENUTO CONTUMACE) CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale di causa e memorie depositate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato secondo legge, LEX TUTOR, titolare di piu indirizzi di posta elettronica, tra i quali lextutor@.it esperto e appassionato della materia (spam e spammer), esponeva: in fatto, che il convenuto non ha mai provveduto all'adempimento del provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in particolare alla corresponsione di euro 200,00 all'attore, come previsto; in diritto che gli indirizzi di posta elettronica recano dati di carattere personale nel rispetto del D. L.gvo 196/03 e che il Garante ha più volte ribadito che la circostanza che gli indirizzi di posta elettronica possono essere reperiti con facilità in Internet non comporta il diritto di utilizzarli liberamente per inviare messaggi pubblicitari, occorre il consenso preventivo ed informato dell'interessato, l'attore non ha mai fornito il consenso. In conclusione: chiede la corresponsione di euro 250,00, oltre un risarcimento danni di euro 500,00 e/o nella misura, anche secondo equità, che il Giudicante riterra opportune, vinte le spese. Il convenuto, ritualmente citato, rimaneva contumace. Ammesse ed assunte le prove, per atti, dedotte, sulle conclusioni di cui all'epigrafe e previa discussione, la causa e stata assegnata a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è fondata e merita pertanto accoglimento. Viene decisa ai sensi dell'art. 113 c.p.c. L'attore ha provato di essere legittimato a promuovere il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, depositando n. 17 atti (E-mail 11.2.04; stampato del "whois" sito www.carloscevola.com copia plico racc. art. 7. d. l.gvo 196/03; copia ricorso Garante; copia *condanna* adottata dal Garante, ulteriori comunicazioni e n. due sentenze Giudici di Pace, cfr atti di causa). Nulla, invece, ha eccepito il convenuto che è rimasto contumace. E' risultato, infatti, dalla compiuta istruttoria che il convenuto restava inadempiente di fronte alle doglianze dell'attore. L'attore ha dimostrato i fatti costitutivi del diritto preteso cioè l'esistenza della fonte negoziale del credito, mentre il debitore non ha eccepito né dimostrato il fatto estintivo dell'adempimento, né disconosciuto la documentazione depositata. Orbene, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore. "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533." *Vi è comunque il suo comportamento processuale che è abbastanza sintomatico; il convenuto, benché chiamato in giudizio, ha preferito disertare la lite, dimostrando così di non avere difese o ragioni da spiegare.* Su quest'ultimo punto è bene ricordare che ai sensi del 2° co. dell'art. 116 c.p.c. il comportamento processuale della parte ben può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice e non soltanto un mezzo di valutazione degli elementi probatori già acquisiti al processo (cfr. Cass. 13 luglio 1991, n. 7800), specialmente quando la prova verte su rapporti giuridici di modesto valore (Cass. 05 giugno 1991, n. 6344). In tale quadro, il decidente ritiene che la domanda attorea va accolta con la condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di euro 550,00, di cui 250,00 a titolo di mancato pagamento e di euro 300,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., quest'ultima somma individuata equitativamente. Circa l'applicazione dell'art. 2043 c.c. l'attore ha fornito quel principio di prova di cui all'art. 2697 c.c., ovvero il nesso di causalità tra l'evento ed il danno ingiusto subito. Tutto quanto premesso, e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 92 c.p.c. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, atteso l'esito totale della lite, e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. II Giudice di Pace di Fiorenzuola d'Arda, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - condanna il sig. SCEVOLA CARLO al pagamento della somma di euro 550,00 in favore di LEX TUTOR, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; - condanna il sig. SCEVOLA CARLO alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessive euro 200,00 per spese di causa, oltre I.V.A. e CPA se dovute per legge, - dichiara il convenuto SCEVOLA CARLO obbligato alla cancellazione e rimozione dei dati dell'attore, con invio della documentazione prevista e certificazione di liberatoria. Così deciso in Fiorenzuola d'Arda, lì 01/02/2006 Il Giudice di Pace Avv. Angelo Santacroce Il Cancelliere Depositata in cancelleria, Fiorenzuola d'Arda, lì 9 maggio 2006. -- Carlo Dumbo Scevola da Zerbolò nato a Pavia il 20 maggio 1978 "lo spammer mancino"